Il nuovo Regolamento Regionale dell’Umbria n.5 del 5 Dicembre 2014 in materia di cadute dall’alto

Il 5 Dicembre 2014 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il nuovo Regolamento Regionale della Regione Umbria in materia di prevenzione delle cadute dall’alto (Regolamento Regionale n.5 del 5/12/2014). L’ambito di applicazione riguarda tutti gli interventi da eseguire sulle coperture e sulle facciate ventilate, continue o vetrate.

Nei casi di interventi soggetti a SCIA o a Permesso di Costruire diventa obbligatoria la redazione dell’Elaborato Tecnico della Copertura, che andrà consegnato all’atto della presentazione relativa alla richiesta del titolo abilitativo necessario. Il regolamento prescrive i contenuti minimi dell’Elaborato Tecnico della Copertura e i requisiti per la progettazione.

L’Elaborato Tecnico della Copertura è costituito da:

a) elaborati grafici comprendenti planimetria in scala adeguata della copertura e/o prospetto della facciata, nella quale sono indicati:

1) le caratteristiche e l’ubicazione dei percorsi, degli accessi, degli elementi protettivi per il transito e l’esecuzione dei lavori sulle coperture e/o sulle facciate;

2) le caratteristiche fisiche e dei materiali delle coperture e/o delle facciate;

3) la distribuzione degli impianti tecnologici e le relative linee di adduzione anche non visibili presenti;

4) il punto di accesso;

5) la presenza di eventuali dispositivi per l’accesso;

6) la presenza di eventuali dispositivi di ancoraggio e/o di dispositivi di protezione collettiva, con la specificazione per ciascuno di essi della classe di appartenenza ed il numero massimo di utilizzatori contemporanei;

b) relazione tecnica illustrativa delle soluzioni progettuali;

c) relazione di calcolo, redatta da un professionista abilitato, contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura e/o della facciata alle azioni trasmesse dagli ancoraggi strutturali in caso di entrata in funzione dei dispositivi, nonché verifica di resistenza del relativo ancoraggio strutturale;

d) dichiarazione resa da un professionista abilitato in merito alla resistenza degli elementi strutturali della copertura e/o della facciata alle azioni trasmesse per effetto di manutenzioni;

e) progetto comprensivo di copia della cartellonistica identificativa da porre presso l’accesso alla copertura e/o alla facciata;

f) certificazione del produttore dei dispositivi di ancoraggio contro le cadute dall’alto installati sulla copertura e/o sulla facciata e dei dispositivi di protezione collettiva e/o dei dispositivi di ancoraggio installati, secondo le norme UNI vigenti;

g) dichiarazione di conformità dell’installatore riguardante la corretta installazione dei dispositivi installati sulla copertura e/o sulla facciata;

h) manuale completo di documentazione fotografica delle misure di sicurezza poste in essere in conformità a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto, contenente la raccolta di tutti i manuali d’uso dei dispositivi di protezione collettiva e/o dei dispositivi di ancoraggio installati nonché del manuale d’uso e manutenzione degli impianti tecnologici installati in copertura quale l’impianto fotovoltaico;

i) programma di manutenzione dei dispositivi installati;

j) dichiarazione del direttore dei lavori di conformità alle misure preventive e protettive delle opere eseguite sulle coperture e sulle facciate, nonché dell’avvenuta esposizione della cartellonistica identificativa;

k) registro dei controlli delle attrezzature installate presso l’immobile.

Per maggiori informazioni consultare il documento al seguente link.

In cammino verso il nuovo Regolamento Regionale sull’Edilizia dell’Umbria

Dopo l’entrata in vigore della Legge Regionale 16/2013 “Norme in materia di prevenzione delle cadute dall’alto”, la Regione sta lavorando per elaborare il nuovo Regolamento Regionale sull’Edilizia come stabilito dall’art. 7 della suddetta legge. E’ possibile seguire lo sviluppo dei lavori sul sito web della regione.

Scaricate l’ultima bozza del regolamento direttamente dal nostro sito – CLICCA QUI PER SCARICARE

Legge n.16/2013 della Regione Umbria sulla prevenzione delle cadute dall’alto

Con la Legge Regionale n.16 del 17 Settembre 2013 (scarica il testo della legge) la Regione Umbria è intervenuta in materia di prevenzione delle cadute dall’alto e di installazione di sistemi anticaduta e linee vita.

L’ambito di applicazione della Legge riguarda “… ogni attività che espone le persone al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a due metri rispetto ad un piano stabile…”  non solo nel campo dell’edilizia ma anche “… dell’industria, dell’agricoltura, nonché dell’allestimento di strutture provvisorie per lo svolgimento di spettacoli […] o per altre forme di intrattenimento”.

Per quanto riguarda i lavori edili la parte più importante è il Capo II dove sono stabilite le disposizioni in materia di prevenzione dei rischi di cadute dall’alto nelle attività in quota su edifici. In particolare i progetti relativi ad interventi edilizi soggetti a permesso di costruire o a SCIA che riguardano le coperture o le facciate ventilate o con ampie superfici finestrate di edifici nuovi o esistenti:

  • devono prevedere l’applicazione di misure di prevenzione e protezione, come ad esempio sistemi di linee vita, che consentono lo svolgimento di attività in quota in condizioni di sicurezza;
  • sono integrati da un elaborato tecnico della copertura (o delle facciate) che contiene le indicazioni progettuali a riguardo. L’assenza o l’incompletezza dell’elaborato tecnico delle coperture (o delle facciate) determina l’irricevibilità del permesso di costruire o della SCIA.

La Giunta Regionale emanerà a breve un regolamento sulle soluzioni tecniche da adottare e sui contenuti dell’elaborato tecnico, su cui vi terremo informati. E’ opinione comune che fino all’emanazione di tale regolamento l’obbligo di redazione dell’elaborato nelle opere che interessano la copertura o le facciate non sussista. In realtà la legge è già in vigore ed è già obbligatorio rispettarla.  Fino all’emanazione del regolamento in sede di progettazione si può e si deve fare riferimento alle Linee di indirizzo per la prevenzione delle cadute dall’alto emanate dalla regione nel 2011 (scarica il testo delle Linee di Indirizzo).

AGGIORNAMENTO

Il Regolamento Regionale che disciplina la progettazione e l’installazione dei dispositivi anticaduta è stato approvato il 5 Dicembre 2014, ed è attualmente in vigore. Per maggiori informazioni si rimanda all’articolo dedicato.

Responsabilità del committente per le cadute dall’alto

In Italia la sicurezza sui luoghi di lavoro è regolamentata dal decreto n.81 del 9 aprile 2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), successive modificato e integrato da altre disposizioni. Il decreto coordina in un unico testo tutte le leggi previgenti sulla di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e venne emanato al fine recepire la Direttiva Europea in materia.

La maggior parte degli infortuni in edilizia avvengono a seguito di cadute dall’alto, e proprio per questo il Testo Unico mostra una particolare attenzione per questa problematica. Per i lavori eseguiti ad un’altezza superiore a 2 m da un piano di appoggio stabile è obbligatoria la predisposizione di idonee opere provvisorie quali ponteggi e parapetti. Par lavori di breve durata (ispezioni, manutenzioni, ecc.) l’art. 115 consente una deroga a tali disposizioni quando l’immobile sia dotato di idonei sistemi anti-caduta, predisposti alla costruzione dell’immobile oppure in seguito. In caso di esecuzione di lavori senza la presenza di sistemi anti-caduta la norma prevede l’arresto sino a due mesi o l’ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [Art. 159, co. 2, lett. c].

Non è certo però questo il vero rischio maggiore per il committente. In caso di infortunio grave infatti si incorre nel Codice Penale e il committente può venire imputato, a seconda dei casi, di lesioni personali colpose (art. 590) o addirittura di omicidio colposo (art. 589). In entrambi i casi la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro costituisce un’aggravante, quindi le sanzioni sono:

  • Lesioni colpose: reclusione fino a tre mesi o multa fino a euro 309
  • Lesioni colpose gravi: reclusione da tre mesi a un anno o multa da euro 500 a euro 2.000
  • Lesioni colpose gravi: reclusione da uno a tre anni
  • Omicidio colposo: reclusione da due a sette anni

Nel caso di lavori di piccola entità il rischio viene spesso sottostimato e si omettono spesso le più elementari norme di sicurezza. Per questo motivo è proprio in questi casi che si verifica il maggior numero di infortuni. La giurisprudenza è ricca di casi di questo tipo, ad esempio si riporta il caso della  sentenza della Corte di Cassazione 01/12/2010 N. 42465 a seguito della quale il committente è stato condannato in via definitiva per omicidio colposo per non aver verificato che il lavoratore fosse dotato dei sistemi anti-caduta prescritti.

Nei lavori di piccola entità spesso il costo del ponteggio supererebbe di gran lunga il costo del lavoro da fare ed è proprio in questi casi che è utile utilizzare un sistema di linee vita. Con una spesa una tantum, spesso molto più bassa di quella per un ponteggio, è possibile installare un sistema che sarà disponibile anche per gli interventi che andranno fatti negli anni futuri.

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