Responsabilità del committente per le cadute dall’alto

In Italia la sicurezza sui luoghi di lavoro è regolamentata dal decreto n.81 del 9 aprile 2008 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro), successive modificato e integrato da altre disposizioni. Il decreto coordina in un unico testo tutte le leggi previgenti sulla di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e venne emanato al fine recepire la Direttiva Europea in materia.

La maggior parte degli infortuni in edilizia avvengono a seguito di cadute dall’alto, e proprio per questo il Testo Unico mostra una particolare attenzione per questa problematica. Per i lavori eseguiti ad un’altezza superiore a 2 m da un piano di appoggio stabile è obbligatoria la predisposizione di idonee opere provvisorie quali ponteggi e parapetti. Par lavori di breve durata (ispezioni, manutenzioni, ecc.) l’art. 115 consente una deroga a tali disposizioni quando l’immobile sia dotato di idonei sistemi anti-caduta, predisposti alla costruzione dell’immobile oppure in seguito. In caso di esecuzione di lavori senza la presenza di sistemi anti-caduta la norma prevede l’arresto sino a due mesi o l’ammenda da 548,00 a 2.192,00 euro [Art. 159, co. 2, lett. c].

Non è certo però questo il vero rischio maggiore per il committente. In caso di infortunio grave infatti si incorre nel Codice Penale e il committente può venire imputato, a seconda dei casi, di lesioni personali colpose (art. 590) o addirittura di omicidio colposo (art. 589). In entrambi i casi la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro costituisce un’aggravante, quindi le sanzioni sono:

  • Lesioni colpose: reclusione fino a tre mesi o multa fino a euro 309
  • Lesioni colpose gravi: reclusione da tre mesi a un anno o multa da euro 500 a euro 2.000
  • Lesioni colpose gravi: reclusione da uno a tre anni
  • Omicidio colposo: reclusione da due a sette anni

Nel caso di lavori di piccola entità il rischio viene spesso sottostimato e si omettono spesso le più elementari norme di sicurezza. Per questo motivo è proprio in questi casi che si verifica il maggior numero di infortuni. La giurisprudenza è ricca di casi di questo tipo, ad esempio si riporta il caso della  sentenza della Corte di Cassazione 01/12/2010 N. 42465 a seguito della quale il committente è stato condannato in via definitiva per omicidio colposo per non aver verificato che il lavoratore fosse dotato dei sistemi anti-caduta prescritti.

Nei lavori di piccola entità spesso il costo del ponteggio supererebbe di gran lunga il costo del lavoro da fare ed è proprio in questi casi che è utile utilizzare un sistema di linee vita. Con una spesa una tantum, spesso molto più bassa di quella per un ponteggio, è possibile installare un sistema che sarà disponibile anche per gli interventi che andranno fatti negli anni futuri.

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